I contribuenti minimi sono esonerati dalla ritenuta. Al fine devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva. I professionisti e gli intermediari di commercio dovranno riportare in fattura anche la dicitura “Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 art. 1 della legge n. 190 del 29 dicembre 2014”. Inoltre, nella dichiarazione dei redditi, devono indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.