La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), ha apportato alcune modifiche all’art.13 della Legge 472/1997, in tema di ravvedimento operoso. Dal 1°gennaio 2015 il ravvedimento è applicabile anche nel caso in cui l’Agenza delle entrate abbia già constatato e notificato al contribuente la violazione ovvero abbia già intrapreso accessi, ispezioni e verifiche. Il ravvedimento rimane, comunque, inibito nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto notifica di atti di liquidazione o di accertamento, tra cui: le comunicazioni da controllo automatizzato; le comunicazione da controllo formale.