La Legge di Stabilità 2015 ha previsto ulteriori ipotesi di applicazione del reverse charge. Viene esteso il reverse charge alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. Per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici, il reverse charge si applica indipendentemente: sia dal rapporto contrattuale; sia dalla tipologia di attività esercitata. Ed inoltre, fino al 31 dicembre 2018, l’inversione contabile si applica: ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra di cui all’art. 3 della direttiva n. 2003/87/CE; ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica; alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore; alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).