DICHIARAZIONE PRECOMPILATA: VISTO DI CONFORMITA’

Febbraio 27th, 2015 by Amministratore

Con la circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015 sono arrivati i chiarimenti sulla disciplina dell’assistenza fiscale con particolare riguardo alla responsabilità degli intermediari, a seguito delle modifiche apportate dal decreto semplificazioni in tema di sanzioni, garanzie e controlli formali delle dichiarazioni. I professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, per poter rilasciare il visto di conformità, devono presentare alla Dr competente territorialmente in base al loro domicilio fiscale, una comunicazione con i dati anagrafici il domicilio e la denominazione. La comunicazione deve includere anche copia della polizza assicurativa, la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 8, comma 1 del Dl 164/199 e la dichiarazione di non sussistenza di provvedimenti di sospensione all’ordine di appartenenza del professionista. In tema di sanzioni, l’Agenzia può sospendere al professionista l’autorizzazione al rilascio del visto di conformità per un periodo che va da tre a dodici mesi, in caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi.