Le organizzazioni non governative (Ong), già riconosciute idonee ai sensi della legge 49/1987 alla data del 29 agosto 2014, che intendono mantenere la qualifica di Onlus devono presentare istanza di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus, tenuta presso le direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate, senza obbligo di adeguare gli statuti o atti costitutivi ai requisiti previsti dallo stesso articolo 10 del Dlgs 460/1997. Così ha chiarito la risoluzione AE n. 22/E del 24 febbraio 2015. L’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus avviene mediante la presentazione alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate di apposito modello di comunicazione. Per la sua compilazione, in corrispondenza della casella 14 riguardante il settore di attività, deve essere indicato l’acronimo “ONG”, senza allegare né lo statuto o atto costitutivo né la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, prevista dal “Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di Onlus”. Il modello può essere spedito in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento o consegnato, in duplice esemplare, alla direzione regionale competente. Questa, una volta effettuata l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus, ne darà comunicazione all’organizzazione interessata.