Con la circolare n. 4/E del 19 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul regime fiscale applicabile, ai fini delle imposte dirette e indirette, ai nuovi contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili denominati “rent to buy”. In tema fiscale, in sintesi: per il concedente che opera in regime d’impresa, nei periodi precedenti all’esercizio del diritto di acquisto, rilevano solo i canoni di locazione, non assumono rilevanza gli acconti, essendo un anticipo sul prezzo di vendita; per il concedente che non opera in regime d’impresa, la quota dei canoni stabilita per il godimento è tassata come reddito fondiario derivante dalla locazione, cui è assimilato il godimento dell’immobile ed è determinata in base alle regole ordinarie. Se il concedente è un soggetto Iva, alle quote di canone imputate a godimento dell’immobile si applica la disciplina Iva prevista per i canoni di locazione. Ai fini dell’imposta di registro la quota del canone corrisposta per il godimento è assimilata, ai fini dell’imposizione, ai canoni di locazione.