Con l’ordinanza n. 918 del 20 gennaio 2015 la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio: non cessa la materia del contendere, se lo sgravio della cartella è stato operato solo per dare esecuzione alla sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Così facendo si vuole semplicemente dare spontanea esecuzione alla sentenza, cercando di evitare eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti esecutivi. Di conseguenza, non è legittima la pronuncia che dichiari la cessazione della materia del contendere, la quale presuppone un accordo tra le parti ovvero che le stesse si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso.