IL FALSO IN BILANCIO

Marzo 18th, 2015 by Amministratore

L’emendamento governativo al testo sulla corruzione depositato in commissione giustizia, a palazzo Madama, rivede la disciplina del falso in bilancio. Le nuove norme cambiano il concetto del reato facendolo passare da “reato di danno a reato di pericolo”. In breve le novità: reclusione da 3 a 8 anni per chi commette il reato di falso in bilancio per società quotate in borsa, per le altre la pena varia da 1 a 5 anni.; sanzioni più salate: nel caso si manomettano le comunicazioni sociali di imprese quotate in borsa le pene pecuniarie salgono da un minimo di 400 ad un massimo di 600 quote (ogni quota varia da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro) dalle attuali 150-330, per le altre aumentano da 200 a 400 quote (ora sono da un minimo di 100 ad un massimo di 150). Il provvedimento inserisce nel codice civile dell’articolo 2621-bis: “sono puniti con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempreché non costituiscano più grave reato, i fatti di lieve entità, valutati tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta”; nel caso il reato riguardi realtà di piccolissime dimensioni, il delitto è procedibile soltanto “a querela della società, dei soci, dei creditori, o degli altri destinatari della comunicazione sociale”. Per tutte le altre imprese, siano esse quotate o meno in borsa, i fatti saranno sempre perseguibili d’ufficio.