Il nuovo ravvedimento operoso salva il credito di imposta per le imposte pagate all’estero. Grazie all’integrazione della dichiarazione originaria nei termini per l’accertamento, il reddito estero è da considerarsi dichiarato, e il corrispondente credito potrà essere evidenziato. Il tutto, però, a condizione che l’imposta estera sia da considerarsi come definitiva. Il chiarimento è contenuto nella circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate nella quale sono fornite indicazioni in merito al funzionamento delle disposizioni contenute nell’articolo 165 del Tuir: la disposizione che regola la possibilità di ridurre l’imposta italiana dovuta nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorra anche un reddito che è stato prodotto in uno stato estero.