In caso di notifica al contribuente di sanzioni riguardanti le lettere d’intento (omessa trasmissione della dichiarazione d’intento), è consigliabile presentare delle deduzioni difensive alla Ctp entro 60 gg. dalla notifica stessa. Il modus operandi può risultare più conveniente, perché consente al contribuente di esporre le proprie ragioni, evitando di pagare il contributo unificato, che invece è dovuto in caso di costituzione in giudizio. In caso di mancato accoglimento delle deduzioni difensive o di accoglimento parziale, sarà possibile impugnare l’atto di irrogazione sanzioni che l’ufficio entro un anno notificherà al contribuente. Infine, qualora l’ufficio dovesse accogliere solo in parte le motivazioni addotte, si potrà definire in maniera agevolata la sanzione rideterminata entro 60 gg. dalla notifica del nuovo atto di irrogazione sanzioni, beneficiando della riduzione a 1/3.