La nuova disciplina sui licenziamenti disciplinari, operativa dal 7 marzo 2015, ridimensiona i casi di reintegra. La norma prevede che si applichi la reintegra nel posto di lavoro qualora sia dimostrata l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. Diversamente, sarà il giudice a dichiarare terminato il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, condannando il datore di lavoro al pagamento di un’indennità. L’indennità cambia di ammontare a seconda che il datore impieghi più o meno di 15 lavoratori. Nel secondo caso l’indennità monetaria sarà pari a una mensilità per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 6. Nel primo sarà pari a 2 mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 4 e non superiore a 24.