L’Inps ha comunicato gli importi delle prestazioni sociali e i nuovi limiti di reddito applicabili per le domande per assegno nucleo familiare e assegno maternità concessi dai Comuni riferite all’anno 2014, ma presentate successivamente al 1° gennaio 2015 (circolare n.48 del 20 febbraio 2015). Le soglie Isee rivalutate si applicano esclusivamente: per i richiedenti che presentano la domanda di assegno di maternità, successivamente al 1° gennaio 2015, per i figli nati antecedentemente a tale data; per i richiedenti che presentano, dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, la domanda di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni per l’anno 2014. L’assegno per il nucleo familiare per l’anno 2014, è pari, nella misura intera, a euro 141,02. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, è pari a euro 8.538,91. L’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dall’1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 è pari a euro 338,21 per cinque mensilità, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 16.921,11.