La Corte di Cassazione (sentenza n. 4060 del 27 febbraio 2015), accogliendo il ricorso di un professionista che svolgeva, fra l’altro, l’attività di amministratore di società, con riguardo specifico all’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che configurano l’esistenza di un’autonoma organizzazione, ha sancito che il professionista paga l’Irap solo nel caso in cui corrisponde a terzi dei compensi elevati. È allora che scatta l’autonoma organizzazione, presupposto dell’imposta.