Tra i principali argomenti trattati dalla circolare n. 10/E del 13 marzo 2015 vi troviamo quello premiale. Gli effetti premiali amministrativi riguardano l’applicazione in misura ridotta delle sanzioni tributarie, sia riguardo il monitoraggio fiscale sia l’omessa o infedele dichiarazione di maggiori imponibili. La misura della sanzione minima prevista per le violazioni dichiarative in materia di monitoraggio fiscale, nei casi di detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato, è fissata al 3% dell’ammontare degli importi non dichiarati (nel caso lo Stato stesso abbia stipulato con l’Italia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni). Ove ricorrano alternativamente alcune condizioni previste dalla legge, le sanzioni correlate alle violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio sono determinate in misura pari alla metà del minimo edittale (articolo 7, comma 4, del Dlgs 472/1997). Negli altri casi la sanzione è pari al minimo edittale, ridotto di un quarto. Effetti premiali sono accordati anche per le sanzioni relative alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di Irap, di Iva e di ritenute, la cui misura minima è fissata nel minimo edittale, ridotto di un quarto. Si segnalano, infine, in materia penale, l’esclusione della punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento Iva.