In riferimento ai costi black list, in risposta a una interrogazione parlamentare, il sottosegretario all’economia, Enrico Zanetti ha precisato che l’indeducibilità dei costi black list opera anche se il paese del fornitore ha stipulato con l’Italia una convenzione contro le doppie imposizioni. Gli stati contraenti possono, infatti, prevedere limitazioni del principio di non discriminazione sancito dall’articolo 24 del modello Ocse, quando ciò è volto a evitare comportamenti elusivi e frodi fiscali.