Come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella circolare 16/E, per assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale il soggetto interessato deve presentare all’Ufficio competente domanda sottoscritta, unitamente ad una dichiarazione con l’indicazione del numero presuntivo di atti e documenti che potranno essere emessi durante l’anno. Così facendo si ottiene una preventiva autorizzazione per la liquidazione l’imposta in modo virtuale concessa a tempo indeterminato; detta autorizzazione può essere revocata con atto da notificare all’interessato.