L’INPS, con la circolare n. 72/2015, ha chiarito i criteri generali per la corretta individuazione dell’ente competente in materia di previdenza per gli ingegneri e architetti. I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività di lavoro autonomo, sono destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione separata INPS nel caso in cui svolgano attività che non prevedano l’iscrizione ad apposito albo professionale, oppure nel caso in cui il reddito prodotto non risulti assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l’Ente previdenziale di categoria secondo il rispettivo statuto o regolamento. Secondo lo statuto INARCASSA devono iscriversi all’Ente ingegneri e architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, essendo contestualmente: iscritti all’Albo professionale; titolari della partita IVA; non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata.