Con l’ordinanza n. 4800/2015, la Corte di Cassazione torna a ribadire quanto segue: “il contribuente che non trasferisce la residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato come prima casa entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto, perde i benefici connessi. Le lungaggini burocratiche per il rilascio delle autorizzazioni edilizie necessarie alle opere di ristrutturazione dell’immobile non sono configurabili come causa di forza maggiore, ostativa all’adempimento dell’obbligo legale di trasferimento della residenza.