Lo spesometro interessa anche le fatture/ricevute emesse dai medici. L’art. 2, co. 6, Dl n. 16/2012 ha modificato l’art. 21, co. 1, Dl n. 78/2010, prevedendo per tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, per le quali vige l’obbligo di emissione della fattura, la segnalazione all’Amministrazione Finanziaria tramite l’invio dello “spesometro”, nonostante si tratti di fatture di modico valore. Alla luce di tali modifiche, il professionista dovrà effettuare una sola comunicazione per ciascun cliente-fornitore, indicando il valore totale delle operazioni effettuate nei confronti di ciascuno di essi, senza fare alcun riferimento alla soglia dei 3.000 euro. Nel modello vanno inclusi anche i compensi ASL del medico. In generale, nello spesometro vanno incluse le operazioni relative alle: cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura; cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell’Iva. Nel caso del medico, che emette fattura esente Iva ex art. 10 del D.P.R. 633/72 per le prestazioni in libera professione, mentre per l’attività della mutua, riceve certificazioni mensili dei compensi dall’Asl, va presentato lo spesometro per entrambe le operazioni.