La circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E/2015 fornisce chiarimenti su rimborsi e sanzioni in materia di Split payment. I fornitori della PA addebitano l’imposta al committente/cessionario senza inserirla in liquidazione periodica perché non incassata; si può così determinare un’eccedenza di Iva detraibile. La Legge di Stabilità 2015 ha modificato l’art. 30, DPR n. 633/1972, inserendo le operazioni soggette a Split payment tra i casi di diritto al rimborso Iva in seguito a calcolo dell’aliquota media. Il fornitore avrà diritto al rimborso Iva annuale o infrannuale nel caso in cui l’aliquota media delle operazioni attive effettuate nel periodo di riferimento è inferiore a quella dell’Iva sugli acquisti e importazioni. In materia di sanzioni, in caso di omissione dell’indicazione “scissione dei pagamenti” o “Split payment” sulla fattura, il fornitore è sottoposto a sanzione amministrativa di cui all’art. 9, co. 1, Dl n. 471/1997. Le sanzioni non si applicano alle violazioni commesse entro il 13 aprile, sempre che l’imposta sia stata assolta.