Con la risoluzione n. 36/E del 2 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito le agevolazioni spettanti alle zone franche urbane. Le compensazioni effettuate, ai sensi dell’articolo 17 del Dl n. 241/1997, per fruire delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle micro e piccole imprese operanti nelle zone franche urbane, non sono sottoposte all’obbligo di apposizione del visto di conformità, né al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti. Le agevolazioni prevedono l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente e l’esenzione: ai fini delle imposte dirette del reddito prodotto all’interno della zona franca; ai fini Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività esercitata dall’impresa nella Zfu; dell’Imu per gli immobili siti nella Zfu, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica.