Il 15 maggio 2015 è stato pubblicato un contributo della Fondazione Nazionale Commercialisti dal titolo “Assemblea di bilancio: approfondimento sul tema della seconda convocazione”. Domanda: nel termine di 120 gg. dalla chiusura dell’esercizio (ovvero 180 gg.) si deve tenere in conto dei termini previsti per la seconda convocazione? In caso affermativo la scadenza massima per la prima convocazione dell’assemblea di approvazione bilancio sarebbe stabilita entro 90 gg. dalla chiusura dell’esercizio. Risposta: l’art. 2369 parla di necessità di una “nuova convocazione” in assenza dei quorum costitutivi, per cui si ritiene che i limiti temporali di cui all’art. 2364 siano adempiuti in sede di prima convocazione; il legislatore ha stabilito un apposito termine per la seconda convocazione, stabilito nei 30 gg. dalla prima; gli amministratori sono tenuti a depositare il progetto di bilancio durante i 15 gg. che precedono l’assemblea di approvazione del bilancio stesso. In base a quanto detto la FNC ritiene che, i termini per la convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio stabiliti in 120 (o 180 gg.) dalla chiusura dell’esercizio, siano validi soltanto in riferimento alla prima convocazione dell’adunanza, “potendo la seconda avvenire anche oltre il predetto termine, purché entro 30 gg. dalla prima”. Circa quale sia la data da intendersi ai fini del rispetto dei limiti di convocazione di cui sopra, la Fondazione precisa che essi non si riferiscono alla pubblicazione dell’avviso di convocazione ma alla data effettiva dell’assemblea.