Secondo la direttiva del MISE, l’iscrizione nel registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata è legittimamente attuata solo se l’impresa risulta essere esclusiva titolare dell’indirizzo Pec comunicato, requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche. L’ufficio, con cadenza bimestrale, provvede, a verificare che le caselle siano attive e, qualora accerti l’inattività o riscontri che l’indirizzo Pec non sia univocamente riconducibile alla sola impresa interessata, invita la stessa a presentare domanda di iscrizione per un nuovo indirizzo Pec entro 10 giorni. La mancata comunicazione all’Ufficio della Pec entro i termini prevede l’applicazione delle sanzioni previste agli artt. 2194 c.c. per le imprese individuali e 2630 c.c. per le società.