La Corte di Cassazione ha accolto l’istanza dell’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della CTR del Lazio che aveva annullato un accertamento su IVA, IRAP e IRPEG, contestante un maggior reddito non dichiarato, eseguito sul conto corrente bancario cointestato con la sorella del contribuente. La motivazione accolta dalla CTR era, appunto, la cointestazione del conto corrente bancario, che portava a dedurre che non tutte le operazioni eseguite sullo stesso conto erano imputabili all’accertato. La sentenza della Cassazione (n.9362 dell’8 maggio 2015) ha ricordato che l’art.51, c.2 n.7 del DPR 633/1972 consente all’Amministrazione finanziaria di effettuare indagini volte al contrasto dell’evasione fiscale senza alcuna limitazione, e quindi, “non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sui conti correnti, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale”.