Ai fini della deducibilità delle spese relative a un contratto di sponsorizzazione, il contribuente ha deve dimostrare la congruità dei costi in rapporto alla propria attività e al volume d’affari legato all’attività di sponsor, e l’inerenza delle spese in termini di concreto vantaggio che la società avrebbe ritratto in termini di allargamento della clientela e di incremento dei ricavi. Diversamente, se non si dimostra che i costi sostenuti hanno il fine diretto di incrementare le vendite e la clientela e non di accrescerne genericamente il prestigio, confluiranno nelle spese di rappresentanza. E’ quanto asserito nella sentenza n. 10914 della Corte di cassazione il 27 maggio 2015.