L’agenzia delle Entrate, nella circolare 23/E di ieri, fornisce una interpretazione risolutrice del meccanismo con cui i contribuenti devono applicare le riduzioni delle sanzioni di 1/5 e di 1/9 connesse alla nuova formulazione del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/97). La riduzione delle sanzioni ad 1/5, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni viene effettuata anche dopo accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative, deve ritenersi applicabile ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Tra i tributi interessati rientrano oltre a quelli diretti, l’Iva e tutte le imposte, diritti o entrate erariali, l’Irap e le addizionali regionali e comunali all’Irpef. Sono esclusi i tributi locali. Particolarmente importante è poi il chiarimento che la circolare fornisce sulle modalità di applicazione della riduzione delle sanzioni ad 1/9. E’ prevista detta riduzione se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore.