La Corte di Cassazione – sentenza 10600 del 22 maggio 2015 – ha ribadito il principio in base al quale l’attività svolta dalle società commerciali costituisce in ogni caso presupposto d’imposta ai fini Irap, in applicazione di quanto espressamente previsto dall’articolo 2 del Dl n. 446/1997. Pertanto, la scelta di svolgere un’attività utilizzando uno dei modelli di società commerciale implica l’automatico assoggettamento a Irap, a nulla rilevando, in questo caso, il profilo dell’autonoma organizzazione.