La Corte di Cassazione – sentenza n. 12287 del 12 giugno 2015 – ha annullato la sentenza della CTR Emilia-Romagna per insufficienza di motivazione, riguardante la mancanza del presupposto impositivo IRAP dell’organizzazione nel caso in cui un professionista, senza personale se non occasionale, avesse affidato la gestione del proprio studio ad una società di servizi. La Corte, secondo la propria linea giurisprudenziale, sostiene che, indipendentemente dal mezzo giuridico utilizzato, non sussiste occasionalità del rapporto di lavoro qualora il professionista paghi una società di servizi per la gestione del proprio studio; la conseguenza è la realizzazione del presupposto IRAP che lo rende soggetto passivo dell’imposta.