I contribuenti che risultano non congrui agli studi di settore, al fine di precludere all’Amministrazione finanziaria l’attività di accertamento, possono adeguarsi, senza sanzioni e interessi. L’adeguamento deve avvenire al ricavo/compenso puntuale di riferimento, tenendo conto dell’eventuale incoerenza rispetto agli indicatori di normalità economica individuati per il singolo studio di settore. Sul maggior imponibile derivante dall’adeguamento devono essere versate le imposte dirette, l’IVA e l’IRAP entro il termine di versamento a saldo delle imposte derivanti da UNICO.