In caso di anomalia, l’Amministrazione finanziaria mette in guardia l’interessato, offrendogli la possibilità di rimediare con il beneficio di sanzioni ridotte. La procedura è stata introdotta dall’ultima Legge di stabilità; già avviata per le incongruenze relative a plusvalenze e sopravvenienze attive per le quali si è scelta la tassazione in più quote, con il provvedimento del 18 giugno 2015, entra in funzione anche per le anomalie riscontrate nell’ambito degli studi di settore. La comunicazione viene data attraverso il cassetto fiscale del contgribuente (anche a mezzo intermediario delegato); se non è stato delegato alcun intermediario, l’Agenzia avvisa dell’avvenuto aggiornamento del cassetto tramite gli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti. A quelli abilitati ai servizi telematici recapita un avviso personalizzato nell’area autenticata e invia, ai riferimenti dagli stessi indicati, un messaggio di posta elettronica o un sms. Le stesse informazioni sono messe a disposizione anche della Guardia di finanza. I contribuenti interessati da comunicazioni di anomalie o da situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza o, ancora, da cause di esclusione o inapplicabilità, possono fornire chiarimenti e precisazioni, utilizzando gli appositi software disponibili sul sito delle Entrate.