Con una modifica al decreto legge “internazionalizzazione” all’esame del consiglio dei ministri, il governo introduce una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che l’articolo 110, comma 7 del Tuir “non ha valenza per le operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o localizzati nel territorio dello stato”. Il transfer pricing è solo estero, non è possibile estendere le metodologie di calcolo dei prezzi di trasferimento anche a operazioni infragruppo tra soggetti italiani, ammessa in più occasione dalla giurisprudenza (Cassazione inclusa).