Con l’Interpello n. 17 del 20 luglio 2015, il MLPS ha risposto ad un’istanza posta da Associazione generale delle cooperative italiane, Confcooperative e Legacoop che chiedevano se la determinazione del 30% di soggetti svantaggiati, lavoratori e soci della cooperativa compatibilmente con il loro stato soggettivo, dovesse effettuarsi “per teste” o per ore lavorate da tali soggetti. Solo in tal caso, infatti, col raggiungimento di tale percentuale, le cooperative di tipo B potranno usufruire dei relativi benefici fiscali e di altri trattamenti di vantaggio, tra i quali la totale esenzione contributiva. Il Ministero ha chiarito che il 30% si riferisce al numero dei soci lavoratori e ha precisato “che il limite debba essere inteso quale media annuale dei lavoratori in forza, salvo diversa previsione da parte della legislazione regionale”.