Nella sentenza di Cassazione n. 12512 del 17 giugno 2015, i giudici si sono espressi al riguardo degli interessi anatocistici. Gli interessi anatocistici sono dovuti solo se sono contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali, il credito sia esigibile e il debitore sia in mora. Essenziale è la proposizione della domanda giudiziale, avente non solo il ruolo di condizione, alternativa alla convenzione tra le parti, dell’anatocismo, ma anche il ruolo di termine iniziale per la produzione di interessi secondari.