Con la risoluzione 67/E del 23 Luglio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità per la correzione degli errori nella scelta del regime dei minimi. La disposizione riguarda il contribuente che ha iniziato una nuova attività nel 2015, entro il 28 febbraio 2015, cioè prima dell’entrata in vigore della norma che concedeva la possibilità di optare per il regime dei minimi. All’epoca detto contribuente non poteva optare per il “vecchio” regime dei minimi. Per la correzione, secondo le indicazioni dell’Agenzia, è necessario apportare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell’imposta, entro trenta giorni dalla pubblicazione della risoluzione o entro la prima liquidazione Iva successiva, se la stessa scade dopo tale termine. Il termine è il 22 agosto 2015.