ACCERTAMENTO: SCATTA IL LIMITE PER I RADDOPPIO DEI TERMINI

Settembre 2nd, 2015 by Amministratore

Dal 02 settembre 2015, sono in vigore i nuovi limiti sul raddoppio dei termini per l’accertamento previsti dall’art.2 del Dl n. 128/2015. La norma prevede due tipologie di regimi applicabili agli atti di verifica e accertamento posti in essere dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza: il regime ordinario e il regime transitorio. Il regime ordinario si applica a tutti i provvedimenti notificati dal 3 settembre 2015 e implica, sia per gli accertamenti delle imposte dirette sia dell’IVA, che il raddoppio dei termini per l’accertamento tributario, in caso di rilievo di reati tributari, non opera quando l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza non provvedano alla presentazione o alla trasmissione della denuncia entro i termini ordinari dell’accertamento (4 anni in caso di presentazione della dichiarazione e 5 anni in caso di dichiarazione omessa). Il regime transitorio salvaguarda alcune tipologie di atti giĆ  posti in essere dall’Agenzia e della Guarda di Finanza e stabilisce che sono fatti comunque salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, degli avvisi di erogazione delle sanzioni amministrativo-tributarie e di tutti gli altri atti impugnabili di natura impositiva o sanzionatoria, se questi sono stati notificati entro il 2 settembre 2015.