COMMISSIONI TRIBUTARIE: NESSUNA SANZIONE PER OMESSA AUTOFATTURAZIONE IN REVERSE CHANGE

Settembre 11th, 2015 by Amministratore

La sentenza n. 2084/12/15 della Commissione Tributaria Regionale di Milano ha attestato che non è dovuta alcuna sanzione in caso di omessa autofatturazione in presenza di reverse charge. La “mancanza” non genera una maggiore imposta dovuta, quindi costituisce una mera violazione formale che non può essere soggetta alle sanzioni proporzionali previste dal D.Lgs. 471 del 1997 per assenza di danno erariale.