In base alla risoluzione n. 81/E Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2015, in materia di conservazione di documenti fiscali, qualora il conservatore dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari sia un soggetto diverso dal contribuente e dal depositario delle scritture contabili ex articolo 52, comma 10, del Dpr 633/1972, non vi è obbligo di comunicarne direttamente gli estremi identificativi all’Amministrazione finanziaria.