L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015, risponde all’interpello di una società farmaceutica che richiede se, come prescritto da Federfarma, debba effettivamente presentare tramite modello AA9/11 la comunicazione del nuovo depositario delle scritture contabili in relazione al soggetto che si occupa della conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche verso le ASL, oppure sia sufficiente la comunicazione mediante modello UNICO 2016 con compilazione del rigo RS140, codice 1. L’Agenzia fa differenza tra il conservatore delle scritture contabili e il depositario delle stesse. Il conservatore può coincidere con il contribuente; coincidere con il depositario; essere terzo rispetto ad entrambi. E’ questo il caso della risoluzione. Se il conservatore, pertanto, non coincide col depositario, il contribuente non è tenuto a presentare il modello AA9/11, sempre facendo in modo che gli eventuali verificatori siano messi in condizione di poter accedere, visionare e acquisire il materiale contabile, con la conseguenza che la violazione di tale obbligo porterà all’applicazione dell’art. 39, Dpr 600/1973 e dell’art. 52, Dpr 633/1972. È, pertanto, sufficiente in tali casi la comunicazione mediante modello UNICO con compilazione del rigo RS140, codice 1.