Con la riforma del contenzioso tributario oltre alla mediazione obbligatoria per le controversie di valore non superiore a 20 mila euro, il legislatore estende la facoltà di conciliare le cause anche nel corso del giudizio d’appello. L’articolo 9 del decreto delegato di riforma del processo tributario dà ai sindaci o ai dirigenti e funzionari comunali, ai quali è delegato il potere di rappresentanza, di chiudere le controversie e di incassare le somme dovute entro 20 giorni dalla definizione dell’accordo. Le sanzioni a carico dei contribuenti sono ridotte al 40 o al 50% a seconda che la conciliazione si perfezioni, rispettivamente, nel giudizio di primo grado o d’appello.