In risposta ad un’interpello posto da un soggetto aderente al regime dei minimi nel quale si chiedeva chiarimenti sul corretto trattamento ai fini IVA dell’attività di commercio elettronico diretto svolta principalmente nei confronti di operatori comunitari non titolari di partita IVA, la risoluzione n. 75/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate ha detto: in assenza di un’espressa disciplina nel regime di vantaggio che regoli le modalità con cui il soggetto minimo debba adempiere alle suddette nuove disposizioni IVA, l’operatore dovrà applicare le ordinarie regole di territorialità delle prestazioni di servizi disciplinate dall’art. 7-ter, DPR 633/1972; tali conclusioni nascono dall’analogia tra il regime dei minimi e la disciplina prevista per il regime c.d. forfettario, Legge 190/2014, secondo il quale “Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i contribuenti…applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni”.