Secondo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17173 del 26 agosto 2015, l’Iva indebita non è detraibile ma rimborsabile a chi fattura. Esattamente, il sistema di neutralità dell’Iva non consente al soggetto passivo, anche in buona fede, di portare in detrazione un’imposta in tutto o in parte non dovuta, e ciò in base al principio, più volte affermato dalla Corte di giustizia, secondo cui la neutralità dell’imposta opera sul piano effettivo e non meramente formale, dovendo essere versate ovvero detratte soltanto quelle imposte che risultino realmente dovute, non potendo ritenersi tali le imposte erroneamente e indebitamente corrisposte in rivalsa o all’Erario.