La Corte di Cassazione – sentenze 17169 e 17173 del 26 agosto 2015 – ha affermato che il rapporto tra le controparti dell’operazione assume natura tributaria quando il destinatario del bene o del servizio è un soggetto passivo che effettua operazioni imponibili. In questa ipotesi, l’IVA erroneamente addebitata, in rivalsa, dal cedente/prestatore può essere chiesta a rimborso dal cessionario/committente direttamente all’Amministrazione finanziaria.