Il Dl n. 147 del 14 settembre 2015 (decreto internazionalizzazione) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina fiscale delle perdite su crediti. Oltre ai casi previsti dall’art. 101, co. 5, TUIR, si considerano deducibili anche le perdite su crediti nei seguenti casi: il debitore ha concluso un piano attestato di risanamento; il debitore è assoggettato a procedure concorsuali estere equivalenti a quelle italiane, previste in Stati con i quali esista un adeguato scambio di informazioni. La deduzione della perdita su crediti è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche se successiva al periodo di imposta in cui sussistono gli elementi certi e precisi ovvero al periodo d’imposta in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, semprechè l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.