IL LAVORO ACCESSORIO E LE PRESTAZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO

Ottobre 26th, 2015 by Amministratore

L’art. 48 del Dl n. 81/2015 prevede che prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Dal 1° gennaio 2015 l’indennità di mobilità è interamente cumulabile con i compensi derivanti dal lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile, il reddito derivante dallo svolgimento del lavoro accessorio sarà compatibile e cumulabile con l’indennità di mobilità nei limiti previsti dall’art.9, co.9, della legge n.223/1991.