Sono unificati i termini di presentazione per tutte le dichiarazioni integrative da presentare al fine di modificare le scelte su compensazioni e rimborsi Iva già comunicate al fisco, o per sanare la mancata apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa nella dichiarazione: l’integrativa va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. È uno dei principali chiarimenti della circolare 35/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate. Nella stessa circolare sono state fatte precisazioni riguardo alla mancata compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e sulle condizioni da rispettare per accedere ai rimborsi senza garanzia.