L’orientamento favorevole all’amministrazione finanziaria sulla questione relativa alla validità degli atti sottoscritti da personale incaricato di funzioni dirigenziali dopo la sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37, continua a consolidarsi nelle pronunce delle Commissioni tributarie provinciali e regionali. Con la recente sentenza del 29 settembre 2015, n. 4212/42/2015, la CTR della Lombardia, disattendendo la dedotta nullità degli atti impugnati per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, ha affermato che la questione di cui si tratta appare suscettibile di corretta soluzione muovendo dal passo della sentenza stessa secondo cui “la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata”.