Con la risoluzione 95/E del 19 novembre 2015, L’Agenzia delle entrate risponde a quesiti in materia di applicazione dell’imposta di registro per sentenze in cui vi sia un’amministrazione pubblica tra le parti. I quesiti riguardano la corretta applicazione dell’art.59 comma 1 lettera a) del TUIR (DPR 131/1986), che per le sentenze, i provvedimenti e gli atti in cui è parte una amministrazione dello Stato prevede la registrazione a debito dell’imposta ovvero senza contemporaneo versamento delle imposte dovute. In caso di sentenza in cui sia coinvolta una PA che si concluda con la compensazione delle spese giudiziarie, l’imposta di registro è prenotata a debito da parte del cancelliere per la metà o per la quota di compensazione, la restante parte va versata dall’altra parte processuale e grava pro-quota su ciascun soggetto che, nell’ambito del liticonsorzio facoltativo, agisca per la tutela di un autonomo diritto.