Dallo scorso 24 settembre 2015 l’INPS non eroga più prestazioni di indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi. In merito alle domande presentate per periodi che contengono giornate successive alla data del 23 settembre 2015, la liquidazione sarà effettuata automaticamente dalla procedura prendendo in considerazione solo i giorni fino a quella data. Dopo la Circolare n.27 del 20 ottobre 2015 il MLPS ha reso noto di poter prendere in considerazione un’interpretazione più estensiva della norma di abrogazione che pone in particolare rilievo la validità degli impegni assunti dalle parti, in sede di consultazioni sindacali, attraverso accordi stipulati prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa, che abbiano previsto l’inizio delle sospensioni entro la medesima data e sino al 31 dicembre 2015, e le cui istanze siano state presentate entro il 20° giorno successivo al 23 settembre 2015, ultimo giorno utile di inizio delle sospensioni. Pertanto, a integrazione di quanto previsto nel messaggio n. 6024 del 30 settembre 2015, nel limite delle risorse disponibili, l’Istituto procederà a indennizzare i periodi, autorizzati dagli Enti Bilaterali, di sospensione del 2015 – sempre nel rispetto del limite normativo dei 90 giorni nel biennio mobile – indicati nelle richieste pervenute entro la data del 12 ottobre 2015, anche se si tratta di periodi successivi al 23 settembre, purché il periodo di sospensione abbia inizio in data antecedente al 24 settembre 2015.