La depenalizzazione interessa anche gli obblighi antiriciclaggio, restano però le sanzioni fino a 30mila euro per chi viola le norme di identificazione, archiviazione e trasmissione dati. Lo prevede il Dl, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri. In particolare, i reati previsti dalle leggi speciali e sanzionati con sole pene pecuniarie rimangono puniti ma unicamente sul piano amministrativo sulla base di tre scaglioni a seconda dell’importo della multa o dell’ammenda originarie. Sono tre le condotte a essere sottratte al penalmente rilevante, e sono comprese nell’articolo 55 del Dl n. 231/07. Le condotte di intermediari, professionisti, revisori tenuti alla verifica della clientela; la condotta di chi è obbligato alla registrazione e alla conservazione della documentazione servita per la verifica e l’identificazione della clientela; la condotta sugli obblighi di trasmissione degli intermediari per rendere possibile le operazioni di registrazione.