La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20964 del 16 ottobere 2015, si è espressa riguardo la procedura di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta nel caso di emissione della nota di credito dal cedente in conseguenza degli abbuoni o sconti previsti contrattualmente. In particolare, si è trattato di stabilire se il recupero dell’Iva sia ammesso in relazione agli sconti riconosciuti dal produttore ai consumatori finali per mezzo di buoni sconto e/o buoni rimborso, quand’anche la vendita originaria sia avvenuta direttamente nei confronti del distributore e, quindi, solo indirettamente nei confronti dei consumatori finali. A favore, i giudici hanno richiamato la sentenza della Corte di Giustizia resa nella causa C-317/94 del 24 ottobre 1996: riferendosi ai buoni sconto, “la base imponibile corrisponde al prezzo di vendita praticato dal fabbricante, decurtato dell’importo indicato sul buono e rimborsato. Lo stesso vale se il fabbricante ha originariamente fornito la merce a un grossista anziché direttamente a un dettagliante”; riferendosi ai buono rimborso, “la base imponibile corrisponde al prezzo di vendita praticato dal fabbricante, decurtato dell’importo indicato sul buono e rimborsato. Questo vale anche se il fabbricante ha fornito originariamente la merce a un grossista anziché direttamente a un dettagliante”. In sostanza, il produttore che si avvalga della procedura di variazione dovrà verificare: se dalle note di credito gli sconti o i rimborsi concessi ai consumatori finali siano univocamente ricollegabile alle operazioni originarie effettuate dal produttore nei confronti del rivenditore; se la variazione, pari alla somma rimborsata, sia stata imputata proporzionalmente alla base imponibile e all’imposta; se la variazione in diminuzione delle operazioni sia intervenuta entro l’anno di effettuazione delle corrispondenti operazioni originarie.